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Statuto
Inviato da: Admin di 22 Lug 2003 - 04:35
Scaramuccia


 Per partecipare alle iniziative promosse da Scaramuccia è necessaria l'adesione allo statuto, riportato di seguito. L'adesione è gratuita.



 

PARTE GENERALE (ARTT. 1 - 4)

ART. 1

E' costituita l'associazione di culto denominata "TEMPIO BUDDISTA ZENSHINJI DI SCARAMUCCIA", in seguito chiamata SCARAMUCCIA.

ART. 2

L'associazione ha sede legale in Orvieto loc. Pian del Vantaggio n° 64.

ART. 3
SCARAMUCCIA non ha fini di lucro, il suo scopo è la diffusione e pratica del buddismo CHAN (ZEN) della scuola LIN CHI (RINZAI) per mezzo dell'insegnamento del Maestro ENGAKU TAINO (al secolo Luigi Mario, nato a Roma il 7.5.1938 e residente in Orvieto loc. Pian del Vantaggio n° 64) della tradizione giapponese del Maestro YAMADA MUMON.
La diffusione e la pratica del buddismo vengono perseguite per mezzo di:
a) seminari di meditazioni - SESSHIN
b)
corsi per l'insegnamento e l'abilitazione all'insegnamento delle arti fisiche orientali (marziali e yoga) ed occidentali (tutti gli sport) interagiti alla pratica di meditazione buddista
c)
pubblicazione di testi e bollettini informativi
d) conferenze e cerimonie
e)
formazione di Maestri del DHARMA
f)
costituzione di gruppi per la mutua collaborazione e assistenza ai bisognosi
g) ogni altra attività ritenuta utile alla diffusione dei tre gioielli:BUDDHA - DHARMA - SANGHA;

dei cinque precetti:
NON UCCIDERE
NON RUBARE
NON MENTIRE
NON INDULGERE ALLA SENSUALITÀ'
NON OFFUSCARE LA MENTE PER MEZZO DI DROGHE;

e ai quattro voti del BODHISATTVA:
SALVARE TUTTI GLI ESSERI
ESTIRPARE TUTTE LE BRAME
COMPRENDERE TUTTE LE LEGGI
REALIZZARE L'ILLUMINAZIONE

ART. 4
Gli associati concorrono al mantenimento del Maestro.

PATRIMONIO O FONDO COMUNE (ARTT. 5 - 6)
ART. 5
Il patrimonio o fondo comune è costituito:
a) dalle quote sociali che saranno determinate dal consiglio direttivo
b) dalla liberalità e sovvenzioni di enti pubblici e privati nonché di persone fisiche, e da eventuali donazioni erogazioni e lasciti a condizione che siano utili a raggiungere in piena autonomia le finalità di SCARAMUCCIA
c) da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà sociale
d) da redditi patrimoniali e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
e) da depositi bancari, titoli, partecipazioni e altri
f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, comprese le entrate derivanti da manifestazioni e attività strumentali di cui all' art. 3, sempre prodotte nel perseguimento delle attività religiose, culturali e filantropiche di SCARAMUCCIA

ART. 6

L'esercizio sociale si chiude al 10 aprile di ogni anno.
Alla fine di ogni anno il consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

I SOCI
(ARTT. 7 - 12)

ART. 7

Possono essere soci di SCARAMUCCIA tutti coloro che, presa conoscenza di questo statuto, concordino con i suoi scopi e il suo contenuto. Il consiglio direttivo può altresì indicare dei soci o­norari previa approvazione del Maestro.

ART. 8
(Diritti dell' associato)
La qualifica di associato comporta la possibilità di frequentare i locali sociali e di partecipare alle attività e manifestazioni promosse da SCARAMUCCIA per la pratica e la diffusione del buddismo, secondo quanto esposto all' art. 3.

ART. 9
(Obblighi dell' associato)
L' associato è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi di SCARAMUCCIA, al rispetto delle norme interne al Tempio.

ART. 10
(Ammissione)
Gli associati vengono ammessi su domanda diretta al consiglio direttivo ed accettata, previo parere del consiglio direttivo stesso, dal Maestro. L'iscrizione è valida fino alla fine dell' anno in corso indipendentemente dalla data di versamento della quota associativa.

ART. 11

La qualità di associato cessa per decadenza, per la perdita di uno dei requisiti per i quali è avvenuta l'ammissione, per l'esclusione proposta dal consiglio direttivo ed approvata dal Maestro, per accertati motivi di incompatibilità e morosità A tale scopo il consiglio direttivo procederà ogni anno sociale o quando ne ravvisi la necessità alla revisione della lista dei soci.

ART. 12
E' istituita una lista di soci tenuta dai membri del consiglio direttivo.

L' AMMINISTRAZIONE
(ARTT. 13 - 16)

ART. 13

L' associazione è amministrata da un consiglio direttivo eletto dalla assemblea dei soci, composto da tre membri per la durata di anni tre. In deroga alla norma statutaria il primo consiglio direttivo viene nominato con l'atto costitutivo.Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, decesso, o altro impedimento di uno dei suoi membri il consiglio direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione del consiglio stesso.

ART. 14
Il presidente del consiglio direttivo è nominato dal consiglio. Il presidente nomina vice presidente uno dei membri del consiglio direttivo.

ART. 15

Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno. Il consiglio direttivo delibera sulle questioni riguardanti le attività dell'associazione ed i modi di attuazione, predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sotto porre all'assemblea, esprime parere su ogni atto di carattere patrimoniale che ecceda l'ordinaria amministrazione, la cui deliberazione spetta da ultimo al Maestro, esprime parere circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci previo concerto con il Maestro.

ART. 16
(La rappresentanza)
Il presidente del consiglio direttivo dirige l'associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio. Ha la responsabilità della conduzione e del buon andamento di tutte le attività sociali. Al presidente spetta l'ordinaria amministrazione ed in caso di urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione dandone comunicazione al consiglio direttivo per la ratifica.

L' ASSEMBLEA
(ARTT. 17 - 21)

ART. 17

L'assemblea è costituita dagli associati. Viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.Può essere inoltre convocata dal presidente su richiesta del consiglio direttivo, dal presidente da solo, dal Maestro o da almeno dieci soci. Dieci giorni prima dell'assemblea deve essere comunicato l'ordine del giorno previa pubblicazione sulla porta del Tempio. L'assemblea si tiene generalmente presso il Tempio di SCARAMUCCIA salvo deroga. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati ed in seconda con almeno tre soci.

ART. 18
(Competenza dell' assemblea)
L' assemblea ordinaria degli associati nomina il consiglio direttivo e i revisori dei conti; l' assemblea ordinaria approva il bilancio consuntivo e preventivo.L' assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

ART. 19

I membri del consiglio direttivo non votano sull'eventuale azione di responsabilità nei loro confronti, né per l'approvazione del bilancio. L'assemblea è presieduta dal presidente, in sua assenza dal vice presidente, in assenza di entrambi da persona nominata dall'assemblea stessa che provvederà anche alla nomina del segretario e, in caso di votazioni, di uno o più scrutatori.

ART. 20

Spetta al presidente la disciplina dell'assemblea, il controllo del diritto di intervento degli associati. Delle riunioni assembleari verrà redatto, su apposito libro, verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

ART. 21
L' assemblea è ordinaria o straordinaria. L'ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda con almeno tre soci presenti. L'assemblea straordinaria è validamente costituita solo con la presenza delle metà più uno dei soci, tanto in prima che nelle successive convocazioni. Il quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria è la metà più uno dei presenti. Il Maestro partecipa all'assemblea tanto ordinaria che straordinaria con diritto di veto.

ART. 22
(Il Maestro o direttore spirituale)
Il Maestro o direttore spirituale di SCARAMUCCIA è ENGAKU TAINO, al secolo Luigi Mario già citato all' art. 3.Il Maestro designa e nomina il suo successore. In caso di assenza designa il suo vicario. Al Maestro spettano l'insegnamento e la trasmissione della tradizione Buddista CHAN (ZEN) della scuola LIN CHI (RINZAI). Il direttore spirituale ordina i Maestri del DHARMA. Il Maestro ha il potere di veto su tutte le deliberazioni del consiglio direttivo rendendole con la sua opposizione inefficaci.

ART. 23
(Collegio dei revisori dei conti)
L' assemblea nomina un collegio di tre revisori dei conti, scelti dagli associati, che durano tre anni e sono rieleggibili. Il primo collegio viene istituito da parte del consiglio direttivo. I revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione al bilancio annuale predisposto dagli amministratori, accertano in qualsiasi momento la consistenza di cassa e possono procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

ART. 24

Possono essere istituite sedi secondarie o sezioni mediante: delibera assembleare, proposta del consiglio direttivo o del Maestro.

ART. 25

In caso di scioglimento o di estinzione dell' associazione l'Assemblea Straordinaria devolverà il patrimonio di SCARAMUCCIA ad enti o associazioni che perseguono analoghe finalità di diffusione e pratica del buddismo.

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